Comitato di valutazione

Il comma 129 della legge n. 107/2015 ha novellato il Comitato per la valutazione dei docenti, prima disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. 297/1994.

Il Comitato per la  valutazione dei docenti, che dura in carica tre anni, dovrà essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza.

Ricordiamo in questa scheda la composizione del comitato, gli organi deputati alla sua costituzione e i compiti che è chiamato a svolgere.

Composizione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è composto da:

  • dirigente scolastico, che lo presiede;
  • tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • rappresentanti dei genitori e degli studenti (differenti a seconda del ciclo di istruzione), scelti dal consiglio di istituto:

–  due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;

 

– un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione;

  • un componente esterno individuato dall’USR competente per territorio.

Scelta e nomina componenti

Il Miur, con apposite faq, ha fornito indicazioni in merito alla scelta dei due insegnanti da parte del collegio docenti e dei genitori, degli studenti e del docente da parte del consiglio di istituto, considerato che la legge 107/2015 non ha fornito alcuna prescrizione al riguardo.

Docenti scelti dal collegio docenti

Il Ministero ha chiarito che  è competenza della scuola definire autonomamente  come “scegliere” i docenti, quindi procedere alla definizione delle modalità di scelta, prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Considerato che la scelta riguarda “persone”, il Ministero ha evidenziato la necessità che la votazione si svolga a scrutinio segreto.

Docenti, genitori e studenti scelti dal Consiglio di istituto

Analogamente a quanto indicato per il Collegio docenti, il Consiglio d’istituto può autonomamente definire le modalità di scelta dei tre componenti da inserire nel Comitato (un docente e due genitori per l’infanzia e il primo ciclo; un docente, uno studente e un genitore per il secondo ciclo), prevedendo od escludendo autocandidature, presentazione di liste, proposte di candidature, ecc.

Anche in questo caso, la votazione va svolta a scrutinio segreto.

Il Miur ha, infine, chiarito che i membri scelti dal consiglio di istituto non devono per forza far parte del medesimo.

Nomina componente esterno

Il componente esterno è nominato dall’Ufficio scolastico regionale fra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici, second le indicazioni fornite a tutti gli Uffici dal Miur.

Istituti comprensivi e rappresentatività dei settori infanzia, primaria e secondaria primo grado

La legge 107/2015 non ha prescritto nulla in merito alla possibilità o meno che nel Comitato, in caso di istituti comprensivi, siano rappresentati i tre settori (infanzia, primaria e primo grado), che lo costituiscono.

Anche in questo caso, come chiarito dal Miur, si lascia “spazio” all’autonomia delle scuole, che decidono sull’opportunità o meno di prevedere la rappresentanza dei vari settori in seno al Comitato.

Compiti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

  • individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base di  di quanto indicato nelle lettere a),b),e c), punto 3, del comma 129 della legge 107/15;
  • espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo; in sede di valutazione dei neoassunti il comitato  è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti scelti dal collegio dei docenti e dal docente scelto dal consiglio di istituto ed è integrato dal tutor del neo immesso;
  • valutazione del servizio, di cui all’art.448 del D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico;  in tal caso il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti; se la valutazione riguarda un membro del comitato, questi verrà sostituito dal consiglio di istituto;
  • riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Insediamento

Completata la composizione, scrive il Miur, è opportuno che il dirigente scolastico provveda alla formale costituzione del Comitato.

Lo stesso dirigente, inoltre, in qualità di presidente dell’organo, provvede alla convocazione per l’insediamento.

Ricordiamo che il comitato è validamente costituito anche con la sola presenza del dirigente scolastico e del membro esterno individuato dall’USR. 

COSTITUZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI E SURROGA MEMBRI DECADUTI